FISCO E DINTORNI – L’ESPERTO RISPONDE
Rubrica a cura di Stefano Sirocchi, dottore commercialista

QUESITO: Come si determina il valore del benefit delle auto assegnate dal 1° luglio 2020 ma immatricolate entro il 30 giugno 2020?
Innanzitutto rammentiamo che per le auto immatricolate e assegnate entro il 30 giugno 2020 si continua ad applicare la previgente normativa secondo cui, ai fini della quantificazione del benefit, si assume il 30% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico indicato nelle tabelle ACI.
Viceversa, nella Risoluzione Agenzia Entrate 14.8.2020 n. 46 è stato precisato che per i veicoli assegnati in uso promiscuo a partire dal 1° luglio 2020 e immatricolati entro il 30 giugno 2020 si devono applicare i principi generali fissati per i compensi in natura e, dunque, il comma 3 dell’articolo 51 del Tuir e l’articolo 9 del Tuir. Rispetto ai criteri forfetari fissati rispettivamente per le assegnazioni ante 1° luglio 2020 (normativa previgente) e quelle per i veicoli immatricolati e assegnati a partire dal 1° luglio 2020 (nuova normativa), nel caso residuale oggetto del quesito il benefit dovrà essere fiscalmente valorizzato in modo analitico e per la sola parte riferibile all’uso privato del veicolo, ossia scorporando l’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro dal valore normale del veicolo stesso.
In pratica, come chiarito, seppure in via informale in occasione di Telefisco 2021, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che dal valore del canone di leasing o del noleggio pagato dal datore di lavoro deve essere dedotto il costo chilometrico desumibile dalle tabelle Aci moltiplicato il numero di chilometri percorsi nell’interesse del datore di lavoro (a prescindere se lo spostamento sia all’interno o all’esterno del Comune, con riferimento alla sede di lavoro).