Spese di viaggio dei dipendenti

di Stefano Sirocchi

FISCO E DINTORNI – L’ESPERTO RISPONDE
Rubrica a cura di Stefano Sirocchi, dottore commercialista

Qual è il trattamento fiscale delle spese di viaggio rimborsate ai dipendenti?

Il legislatore prevede l’esclusione della detrazione dell’IVA assolta in relazione agli acquisti di prestazioni di trasporto di persone, salvo che le stesse non formino oggetto dell’attività propria dell’impresa, come stabilito dal art. 19-bis1 co. 1 lett. e) del DPR 633/72. Pertanto, l’imposta assolta in relazione all’acquisto di biglietti aerei, ferroviari, per il viaggio dei dipendenti o collaboratori in trasferta non è detraibile per il datore di lavoro nonostante gli spostamenti siano in relazione ad una trasferta di lavoro.

Di segno opposto, tuttavia, la giurisprudenza europea (Corte di Giustizia UE 18.7.2013 causa C-124/12 e 16.10.97 causa C-258/95). I rimborsi di spese e le indennità relative alle spese di trasporto relative alle trasferte di lavoro comprovate da documenti provenienti dal vettore non concorrono a formare il reddito del dipendente. Nel caso dei rimborsi chilometrici, le relative indennità possono considerarsi quali spese di viaggio sostenute dal lavoratore per una specifica trasferta mediante l’utilizzo di un mezzo di trasporto di sua proprietà ovvero noleggiato. Secondo il comma 3, art. 95 del Tuir, la relativa spesa è deducibile nei limiti, rispettivamente (proprietà e noleggio), al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel. Le indennità chilometriche concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente in caso di trasferte effettuate nell’ambito del territorio comunale (art. 51 co. 5 del Tuir).