Nuovo Codice della Strada: cosa cambia per le flotte?

di Robert Satiri

Le variazioni normative introdotte, al di là degli inasprimenti sanzionatori abbastanza diffusi e variegati, pongono agli addetti alla mobilità aziendale questioni gestionali, di sicurezza e di responsabilità nuove, particolari, non banali…

Dando forma alle attese provenienti da molte parti della società civile, delle forze dell’ordine e degli addetti ai lavori, lo scorso 14 dicembre è entrato in vigore l’aggiornamento al Nuovo Codice della Strada. Le variazioni normative introdotte, al di là degli inasprimenti sanzionatori abbastanza diffusi e variegati, pongono agli addetti alla mobilità aziendale questioni gestionali, di sicurezza e di responsabilità nuove, particolari, non banali. Le modifiche normative non hanno effetto retroattivo e quindi, nel preciso caso delle contestazioni per eccesso di velocità, per l’applicazione del vecchio o nuovo codice, fa fede la data in cui si è commessa l’infrazione. Vorrei soffermarmi solo su un paio di aspetti.

LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

Un tema gestionale di particolare attenzione per i Fleet Manager è quello della guida in stato di ebbrezza, per il corredo sanzionatorio che si porta dietro. Oltre alla casistica del superamento dei vari livelli di tasso alcolemico nel sangue, nell’aggiornamento del Codice è previsto il divieto assoluto di bere alcol prima di mettersi al volante per gli “ubriachi recidivi”, verificabile tramite l’alcolock da inserire in auto. Questo dispositivo, banalmente, impedisce l’avvio dell’autovettura in caso di stato di ebbrezza e funziona in sostanza come un etilometro: l’utente si siede, soffia nell’apparecchio e se il tasso alcolemico risulterà superiore a 0 il blocco auto si attiva. L’obbligo scatta in presenza dei codici 68 e/o 69 sulla patente, rispettivamente “niente alcol” e “solo veicoli con alcolock” e vige per due o tre anni. Sembra tutto abbastanza facile ma siamo in Italia: non è stato ancora approntato il decreto attuativo contenente caratteristiche, specifiche tecniche e modelli utilizzabili (la legge c’è ma prevede che la pubblicazione di detto decreto avvenga entro sei mesi dall’entrata in vigore dell’aggiornamento del Codice della Strada). Inoltre, la formulazione recita che dovrà essere installato a spese del conducente.

UN ESEMPIO PER CAPIRE

Immaginiamo il caso nelle nostre aziende dotate di flotta veicolare; qualora si abbia la necessità di far utilizzare uno dei propri mezzi sia in maniera continuativa (in uso promiscuo o aziendale poco importa) o sporadica ad un dipendente incorso nella prescrizione di alcolock. L’utilizzatore potrebbe provvedere facilmente in maniera autonoma nel caso di auto assegnata permanentemente, più difficile in caso dell’utilizzo di un’auto in pool. Nel caso di auto a noleggio lungo termine poi andrà quantomeno chiesta l’autorizzazione preventiva alla società, come in qualunque caso di installazioni aftermarket. Se inopinatamente soprassedessimo a tale dotazione potremmo andare incontro a due ordini di problemi: il rifiuto legittimo da parte del dipendente di utilizzare un veicolo (si badi bene: anche a noleggio breve termine o in car sharing!) per espletare la propria mansione (e non sempre in Italia la mobilità pubblica o alternativa è facile, vedi i recenti frequenti guasti ferroviari), con possibili conseguenti aumenti dei tempi e costi di trasferta; l’incauto affidamento da parte dell’azienda del mezzo al proprio dipendente (al momento l’art. 116 comma 14 del CdS prevede questa casistica solo nel caso si affidi un veicolo a soggetto sprovvisto di patente, escludendo la successiva revoca o perdita dei requisiti… ma non si sa mai…)

IL RITIRO DELLA PATENTE

Altro tema interessante è quello del ritiro della patente da due settimane a tre mesi (oltre all’inasprimento virulento delle pene pecuniarie) per l’uso di cellulari mentre si è alla guida. Il provvedimento è sacrosanto e quindi anzitutto attenzione alle dotazioni dei veicoli in flotta, con particolare riguardo a quelli commerciali leggeri. Non sempre (vedi nel recente periodo a causa della carenza di microchip) a bordo è presente il Bluetooth o questo è correttamente funzionante, per cui alla fine si ricorre al più classico degli espedienti: il vivavoce. La sanzione scatta anche nel caso del suo utilizzo come app di navigazione, ogni qual volta non sia fissato su supporto e/o gestito manualmente, distaccando cioè anche una sola mano dal volante. Con la presenza di applicazioni di mirroring molto spesso connettiamo i nostri dispositivi non prima di partire ma, per così dire, mentre siamo in viaggio, con conseguenti rischi d’incolumità e sanzionatori.