Il 2025 inizia con agevolazioni per la mobilità dei dipendenti

di Stefano Sirocchi

Tra le novità di inizio anno c’è anche l’obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta, sulla base delle restrizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2025

Tra le principali novità del 2025 che richiedono un’immediata attenzione a livello amministrativo e organizzativo, vi è anche la gestione della tracciabilità dei rimborsi spese analitici dei dipendenti, conseguente alle restrizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, e la pianificazione relativa alla fruizione dell’incentivo previsto per la mobilità dei dipendenti.

LE CONDIZIONI PER IL BONUS

In quest’ultimo caso, il bonus “mobilità” riguarda i dipendenti assunti nel corso del 2025 con nuovi contratti a tempo indeterminato, che trasferiscono la propria residenza oltre un raggio di 100 chilometri tra il precedente luogo di residenza e la nuova sede di lavoro contrattuale. In tali circostanze è prevista l’esenzione fiscale delle somme rimborsate o erogate dal datore di lavoro per il pagamento delle spese di locazione e manutenzione dei fabbricati locati dai lavoratori stessi, nei limiti di 5mila euro annui. Inoltre, si sottolinea che il regime transitorio di esenzione dalle imposte sui redditi in favore dei lavoratori è previsto per i primi due anni dalla data di assunzione.

LIMITE DI REDDITO

Più in dettaglio, è richiesta anche la condizione che i neoassunti non superino il limite di reddito previsto, ossia il loro reddito di lavoro dipendente non sia superiore a 35.000 euro nell’anno precedente la data di assunzione. La norma specifica che le somme in esame, erogate o rimborsate dal datore di lavoro, devono essere computate ai fini della determinazione dell’Isee, nonchè in relazione all’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali. È opportuno sottolineare che l’esenzione dei 5.000 euro si applica per la determinazione dei reddito di lavoro ma non ai fini della base imponibile relativa alla contribuzione previdenziale e assistenziale. Peraltro, in attesa di chiarimenti ufficiali, la soglia di 5.000 euro dovrebbe intendersi come franchigia, il che – a differenza della soglia generale di esenzione fissata per i fringe benefit al comma 3, art. 51 del Tuir (e anche per l’anno 2025 aumentata a 1.000 o 2.000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico) – comporta il mantenimento del beneficio anche se si supera la soglia, e in tali casi la tassazione riguarderà solo l’eccedenza.

OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DELLE SPESE DI TRASFERTA

Con riferimento ai rimborsi delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute tramite autoservizi pubblici non di linea (quali le spese per servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), per le trasferte e le missioni disciplinate dall’articolo 51, comma 5, la Legge di Bilancio 2025 introduce un nuovo obbligo di tracciabilità. In sostanza, i rimborsi analitici di tali spese non sono tassabili in capo al dipendente solo se i rispettivi pagamenti sono eseguiti tramite versamento bancario, postale oppure con gli altri sistemi di pagamento previsti dalla legge (ai sensi dell’articolo 23 del d.lgs n. 241/1997). Inoltre, sa lettera c) del comma 1 dell’articolo 81 della Legge 207/2024 (legge di bilancio 2025), introduce il comma 3-bis all’interno dell’articolo 95 del TUIR, che, tra l’altro, disciplina la deducibilità dal reddito delle spese relative a prestazioni di lavoro dipendente. La nuova disposizione specifica che le spese sostenute per vitto e alloggio, così come i rimborsi analitici per viaggio e trasporto effettuati tramite autoservizi pubblici non di linea (taxi e NCC), sono deducibili dal reddito a condizione che le medesime spese siano state effettuate utilizzando metodi tracciabili. Restano comunque fermi i limiti già previsti dai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo 95 e, dunque, le spese di vitto e alloggio sostenute per trasferte fuori dal territorio comunale, sia da lavoratori dipendenti che da co.co. co, sono deducibili entro un limite massimo giornaliero di 180,76 euro, mentre per quelle all’estero, questo limite è aumentato a 258,23 euro.