Gli optional dell’auto sono a carico del dipendente

Se l’azienda fornisce il veicolo gratuitamente, addebitando al lavoratore solo il costo degli optional, tali importi non influiscono sul valore del benefit auto e devono essere detratti dal netto in busta paga o riscossi separatamente

Le somme versate dal dipendente per gli optional aggiuntivi installati sull’auto concessa in uso promiscuo non riducono il valore imponibile del fringe benefit, calcolato forfettariamente ai sensi dell’articolo 51, comma 4, lettera a, del Tuir. Di conseguenza, se l’azienda fornisce il veicolo gratuitamente, addebitando al lavoratore solo il costo degli optional, tali importi non influiscono sul valore del benefit auto e devono essere detratti dal netto in busta paga o riscossi separatamente.

Questa è la posizione espressa dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 233/2025, che chiarisce un aspetto cruciale per le imprese che gestiscono flotte aziendali.L’articolo 51, comma 4, lettera a, del Tuir stabilisce percentuali fisse per determinare il fringe benefit di autoveicoli, motocicli e ciclomotori di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025: 10% per le auto elettriche, 20% per le ibride plug-in e 50% per le altre tipologie, applicate su una percorrenza convenzionale di 15.000 km, in base ai costi chilometrici delle tabelle Aci, per calcolare il valore in natura dell’uso del veicolo. La norma precisa che tale valore va considerato “al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente”.

Fino al 31 dicembre 2024, il calcolo forfettario si basava sulle emissioni di CO2 del veicolo, senza distinzioni legate alla tipologia di alimentazione. Questo regime rimane in vigore per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, nonché per quelli ordinati entro il 2024 e assegnati in uso promiscuo tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2025, come previsto dalla disciplina transitoria del decreto legge 19/2025. La società che ha presentato l’interpello ha specificato di calcolare il valore imponibile del fringe benefit seguendo le tabelle Aci del periodo di riferimento, addebitando al dipendente solo i costi degli optional, come indicato nella fattura del noleggiatore. Inoltre, ha richiamato la circolare 326/1997 del ministero delle Finanze, secondo cui il calcolo del fringe benefit è interamente forfettario e “indipendente dai reali costi di utilizzo del veicolo o dalla percorrenza effettivamente sostenuta dal dipendente” (principio confermato dalla circolare 1/E/2007). Secondo la società, la norma non specifica che le trattenute utili a ridurre il valore imponibile debbano riguardare esclusivamente il godimento del veicolo, escludendo così dal reddito imponibile qualsiasi somma trattenuta in relazione al fringe benefit, senza necessità di collegarla all’uso del mezzo. L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, interpreta l’espressione “al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente” come riferita, in linea con la circolare 326/1997, esclusivamente alle somme richieste dal datore di lavoro per l’uso personale del veicolo, calcolate secondo le tabelle Aci. Pertanto, gli addebiti per gli optional non possono ridurre il valore del fringe benefit, poiché non sono legati all’uso promiscuo del veicolo.