Come spiega il commercialista ed esperto fiscale Stefano Sirocchi, “è necessario individuare elementi oggettivi per dimostrare il valore del benefit relativo all’effettiva quota di uso personale del mezzo”

Dal primo luglio 2025 il valore del fringe benefit delle auto aziendali deve essere calcolato esclusivamente sulla base dei chilometri effettivamente percorsi dall’auto, eliminando la precedente metodologia forfettaria che stimava l’utilizzo privato. Per farlo, le aziende devono tenere un registro dettagliato delle percorrenze, distinguendo chiaramente tra uso aziendale e uso privato. Se il veicolo è di proprietà dell’azienda, il valore normale del benefit può essere stimato anche confrontando il costo di leasing o noleggio con tariffe di mercato. Nei casi in cui il calcolo diretto con i chilometri possa portare a risultati incoerenti (ad esempio percorsi molto lunghi per attività commerciale), si può calcolare il valore del benefit proporzionalmente all’utilizzo privato rispetto alla percorrenza totale. Questa nuova metodologia mira a maggiore precisione nel calcolo del valore fiscale del benefit, riducendo il rischio di contenziosi e di tassazioni errate. Le aziende devono quindi adottare sistemi di registrazione accurati e aggiornati per rispettare le nuove norme.
La questione è stata analizzata da Stefano Sirocchi, commercialista ed esperto fiscale, in un intervento sul Sole 24 Ore. “Si tratta di casistiche ricorrenti, ad esempio relativamente alle autovetture immatricolate nel 2024 e acquisite tramite leasing, noleggio o in proprietà con consegna all’azienda a partire da luglio 2025. Ancora più frequente è il caso delle autovetture immatricolate nel 2024, o in anni precedenti, da riassegnare a partire dal mese di luglio 2025, a seguito della restituzione da parte di dipendenti dimissionari o in pensionamento – scrive Sirocchi sul quotidiano economico-finanziario – In sostanza, il benefit dovrà essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all’uso privato del veicolo, scorporando, quindi, dal relativo valore normale, l’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro. Operativamente, è necessario individuare criteri idonei ed elementi oggettivi, documentalmente accertabili, per dimostrare – anche in caso di verifiche fiscali – il valore del benefit relativo all’effettiva quota di uso personale del mezzo”. Le aziende dovranno quindi “porre particolare attenzione al calcolo e alle ricadute fiscali, previdenziali e, se previsto, all’impatto del riaddebito del fringe benefit”.